Intervento Capogruppo Opposizione Comunidade Luca Sedda sulla questione pregiudiziale nella ratifica variazione d’urgenza al bilancio di previsione n° 79 del 06/09/2023

Ringraziamo l’Assessore Lostia per la puntuale descrizione della variazione ma crediamo che tanto impegno purtroppo non potrà portare ad alcun esito. Infatti la Variazione d’urgenza al Bilancio, la n° 79 è passata in giunta il 6 settembre scorso, essendo oggi 24 novembre ed essendo passato ampiamente il termine dei 60 gg per la sua ratifica in consiglio non può essere appunto Ratificata e non può essere portata in questa forma all’attenzione dell’assemblea.

Su questo punto all’Odg poniamo quindi una questione pregiudiziale ai sensi dell’art 29 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e ne proponiamo il ritiro per le motivazioni che esplicitiamo adesso.

La variazione di Bilancio è una competenza consiliare e la ratifica serve sempre a sanare una chiara incompetenza della giunta che per l’urgenza si arroga l’onere di modificare i capitoli di bilancio ma la cosa a cui bisogna stare attenti è il comma 5 dell’articolo 175 del TUEL che prevede che “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. La mancata ratifica, totale o parziale, determina l’inefficacia sopravvenuta dell’atto della giunta, fatta salva la possibilità per il consiglio di adottare un’altra deliberazione che, prendendo atto delle spese già liquidate e pagate sulla base della deliberazione di giunta non ratificata, convalidi gli effetti contabili della delibera stessa, così sanando il vizio afferente alla mancata e tempestiva ratifica e alle conseguenti irregolarità contabili.”

Al riguardo la Sezione regionale della Puglia della Corte dei conti con deliberazione n. 25/2017 ha precisato che nel caso in cui siano sorti rapporti giuridici sulla base della deliberazione non ratificata, anche parzialmente, il consiglio, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine perentorio dei sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre, è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata. In questo caso, qualora a seguito della deliberazione non ratificata l’amministrazione abbia assunto un impegno, poi caducato a seguito dell’inefficacia dell’atto presupposto, e dei rapporti giuridici in virtù di esso insorti, si siano formati debiti fuori bilancio, ad essi dovrà essere applicata con urgenza la procedura di cui all’art. 194 del TUEL.

Questi i riferimenti giuridici e di interpretazione. Detto in parole più semplici, la mancata ratifica entro i 60 gg comporta che:

1. La deliberazione della Giunta Comunale perde efficacia con effetto retroattivo a partire dalla data di esecutività;

2. Il Consiglio è tenuto a adottare un suo provvedimento (non di ratifica, ma un nuovo provvedimento) per “sanare” eventuali obbligazioni sorte dall’atto nullo (che quindi se nullo non può essere ratificato e non doveva essere messo all’odg). Il termine è, a detta di tutti, il 31 dicembre. I provvedimenti che si possono sanare sono solo ed esclusivamente quelli adottati dalla data di approvazione della delibera di giunta e fino (e non oltre) i 60 gg a disposizione per la ratifica in Consiglio. Tutti gli altri impegni assunti successivamente al sessantesimo giorno (dal 6 novembre quindi) sono affetti da nullità assoluta e, anzi potrebbero comportare responsabilità patrimoniale perché assunti in assenza di valido titolo;

3. Gli impegni assunti entro i 60 gg, sono considerati debiti fuori bilancio, se non hanno copertura finanziaria precedente alla variazioni decaduta: per esempio, se in un capitolo ho stanziato € 10.000 e nella variazione era previsto un incremento di 5.000 per un totale di 15.000, nei 60 gg successivi faccio un impegno di 8.000, questo non è un debito fuori bilancio in quanto era comunque coperto da un precedente stanziamento. Se invece assumo un impegno di € 12.000, ho un debito fuori bilancio di € 2.000 perché prima della variazione non c’era sufficiente stanziamento.

4. Ai debiti fuori bilancio va applicata la disciplina dell’art. 194 del Tuel: esso costituisce un procedimento discrezionale che consente all’ente locale di far salvi nel proprio interesse gli impegni di spesa per l’acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile;

5. È evidente come non possa ritenersi possibile la ratifica della deliberazione in oggetto dopo i 60 gg, in quanto non si può ratificare un atto decaduto dall’origine (un atto che, di fatto, non è mai esistito).

6. Sta alla Giunta predisporre una nuova proposta di delibera in base allo stato del procedimento. Infatti, solo la Giunta e l’apparato amministrativo conoscono gli atti che hanno fatto seguito alla delibera di variazione del bilancio e quelli che andrebbero sanati.

Chiudiamo con amarezza con alcune considerazioni politiche: la forma in politica e amministrazione è sostanza! Le normative non sono birilli da aggirare ma fari che illuminano il percorso amministrativo. I cittadini ci votano affinché svolgiamo bene il nostro compito all’interno di un sistema di regole, con chiarezza, puntualità, precisione.

Noi ravvisiamo in questo ennesimo errore una responsabilità politica chiara ed evidente che origina da poca attenzione a quanto da voi stessi avete deliberato e da una sostanziale ritrosia a riunire questa assemblea eletta dai cittadini, unico organo politico del comune nel quale si deve sviluppare la discussione, la dialettica, la programmazione e dal quale possono sorgere importanti suggerimenti che possono proteggere dall’errore. Se si facessero frequenti consigli in questi errori non si incorrerebbe.

L’ultimo consiglio comunale utile (quello del 10 novembre aveva altri scopi) è stato quello del 28 luglio! 119 giorni senza convocare un consiglio comunale! È quasi incredibile! Alla faccia del rispetto per i consiglieri, per l’assemblea, per i cittadini, per la partecipazione democratica! E nel caso di questa variazione il tanto tempo trascorso diventa un potenziale danno per i cittadini e per il buon funzionamento dell’amministrazione.

Questo punto all’odg è da annullare. Tornate in consiglio con i procedimenti adeguati a sanare questa situazione.

Categorie Consigli comunali

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