Intervento Capogruppo Opposizione Comunidade Luca Sedda sulla ratifica variazione d’urgenza al bilancio di previsione n° 85 del 26/09/2023

Rispetto a questa variazione composta da numerose voci ci soffermiamo su una in particolare, quella da 16 mila euro di spesa che è evidentemente da collegare al ricorso al TAR pendente sul Bando e la gara per l’assegnazione del Servizio Mensa Scolastica.

Rispetto a questa onerosa spesa a carico del bilancio comunale e quindi degli stessi cittadini ci sono numerosi aspetti da analizzare criticamente. Si tratta a nostro avviso di una spesa non necessaria e non giustificata ne giustificabile in alcun modo.

PREMETTIAMO che la scelta di resistere in giudizio di fronte al TAR mediante la nomina di un Avvocato di parte del Comune contro il ricorso presentato dalla ditta Zedde di Gavoi, che riteneva di essere stata non correttamente trattata e valutata nel bando per l’affidamento del servizio Mensa, è stata una scelta politica e non tecnico amministrativa. Una scelta sancita da una delibera di giunta. Una scelta quindi e non un obbligo. Il sindaco ha deciso in giunta di nominare un avvocato per resistere in giudizio contro la ditta Zedda di Gavoi (ricorrente) e al fianco della ditta Ramada di Fonni, vincitrice dell’appalto che, questa si doverosamente si difenderà in giudizio.

Proviamo a vedere da vicino il contesto.

A seguito della notificazione del ricorso l’amministrazione comunale di Gavoi si trovava di fronte alle seguenti alternative, tutte legittime:

1. Viste e valutate le censure sollevate già dal primo ricorso della ditta Zedda il Comune poteva adottare un provvedimento di annullamento della gara in autotutela. Questa scelta sarebbe stata la più semplice e evidente di tutte e si sarebbe potuta (e dovuta) adottare anche prima della notifica del ricorso al TAR, qualora l’amministrazione e/o gli uffici si fossero avveduti tempestivamente dell’”errore” procedimentale che poi è stato rilevato anche dal TAR che ha disposto la sospensiva e rinvio a giudizio sul merito: sostanzialmente la Responsabile del Servizio Affari generali, si è occupata della predisposizione del bando di gara e ha fatto anche parte della commissione, e questo non si può fare, come è stato evidenziato nel primo punto del ricorso al TAR che ha peraltro rimarcato come ci fossero precedenti anche recentissimi del Consiglio di Stato che il 21 febbraio 2023 n° 1785, V sezione che si era appena occupato di un caso identico al nostro, peraltro su un appello di una sentenza proprio del TAR Sardegna. Avete la fortuna, che non tutte le amministrazioni hanno, di avere in consiglio un avvocato che vi avrebbe potuto suggerire questa semplice soluzione, bastava consultarlo per le vie brevi o consultare un altro studio in via preliminare.

A questa considerazione giuridica e di buon senso aggiungiamo un piccolo inciso politico: l’Amministrazione di Comunidade aveva lasciato in programmazione e nel fabbisogno del personale da assumere un funzionario amministrativo della categoria D che si sarebbe dovuto occupare di Bandi, Gare avvisi etc mentre questa amministrazione ha smontato e annullato questo concorso per aumentare ore ad altri dipendenti e inserire in pianta organica istruttori amministrativi C. Con il senno di poi, se oggi ci fosse stato un D in pianta organica questo sarebbe potuto essere estensore del bando di gara e la Responsabile del Servizio avrebbe potuto tranquillamente partecipare ai lavori valutativi della commissione di gara senza inficiare il procedimento. Ma talvolta la voglia non sempre lucida di smontare quanto costruito vince sulla razionalità.

2. Proseguendo: in una situazione di questo tipo, oltre la soluzione più semplice ed intuitiva appena illustrata, l’altra alternativa era quella di non costituirsi in giudizio, rimanere alla porta, aspettare cioè che il TAR, in quanto ente terzo e imparziale, si pronunciasse su tali censure, soluzione che sarebbe stata ineccepibile dal punto di vista della legittimità degli atti, anche in considerazione del fatto che la prospettazione difensiva contraria sarebbe stata svolta dai legali del controinteressato, e cioè dalla ditta Ramada. Il ricorso era di Zedda, la difesa era di Ramada e tutto filava liscio.

Entrambe le soluzioni appena prospettate non solo erano pienamente legittime, ma non avrebbero comportato alcuna spesa per il Comune di Gavoi, che in tante occasioni si lamenta della carenza di fondi. Cosa decide invece l’amministrazione? Cosa decide la Giunta (e non il Responsabile di Servizio, la Giunta)? Sceglie di dare incarico ad un avvocato per costituirsi in tribunale e avversare il ricorso della ditta Zedda, decide di resistere in una causa che in partenza si poteva prevedere essere persa.

Ma non solo fa questo errore, pezorat su carrigu! Decide di dare l’incarico legale non a uno dei tanti studi di ottimi amministrativisti sardi, che sicuramente lo avrebbero svolto altrettanto bene e per la metà del costo. No, la Giunta nomina uno studio di Avvocati di Milano dalla parcella esorbitante.

Ma un’azione di questo tipo l’avevamo già vista nel caso analogo del ricorso al TAR avverso all’inammissibilità della domanda del Comune ai finanziamenti del PNRR sul Bando per la RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI dove ancora una volta aveva nominato un altro studio di avvocati del continente.

L’esito di quel ricorso, nonostante gli avvocati continentali, lo diciamo noi, in quanto mai né il Sindaco né la Giunta lo hanno comunicato, è stato di rigetto del ricorso, come con ogni probabilità, accadrà in questo caso. In sostanza i Comuni di Ovodda e Gavoi hanno perso la causa di fronte al TAR, perdendo quindi la possibilità del finanziamento per non aver presentato correttamente e formalmente la domanda. Cioè per un errore formale sul quale fare ricorso era semplicemente inutile e dispendioso. Si perdet ma s’avvocadu cheret pagadu gai totu.

Il problema è tutto e solo politico, perché tutte queste scelte vengono portate avanti dal Sindaco e dalla Giunta, senza coinvolgere in alcun modo il consiglio che avrebbe potuto dare suoi suggerimenti su fatti di assoluto interesse per la comunità non solo per l’importanza economica degli interventi ma anche per quella dei servizi ai cittadini che ne derivano.

Fatta questa breve parentesi, chiudiamo rapidamente sul capitolo Bando Mensa per evidenziare come il danno economico per il Comune non si limiterà alle somme che oggi vengono inserite in questa variazione da €.16.000,00, ma verosimilmente le spese legali saranno superiori e questa scelta potrebbe comportare danni ben maggiori per le casse del Comune: il ricorrente, infatti, e questo i colleghi consiglieri dovrebbero saperlo, ha chiesto il risarcimento del danno in prima battuta in forma specifica o, in difetto, per equivalente.

Cosa vuol dire? È semplice: il ricorrente, la ditta Zedda di Gavoi, che precedentemente gestiva il servizio ha chiesto di essere risarcito svolgendo lo stesso servizio o in mancanza di tale assegnazione mediante il pagamento dell’utile che avrebbe conseguito svolgendo quel servizio.

Risulta quindi incomprensibile comprendere il perché il Comune nonostante il TAR abbia sospeso il provvedimento impugnato di assegnazione del bando non abbia scelto, come sarebbe sembrato naturale, di fare svolgere il servizio al precedente gestore (ditta Zedda) e sterilizzare così l’ipotesi di dover poi risarcire il danno per equivalente.

Quindi per noi questa scelta politica e questa spesa di fondi pubblici sono ingiustificabili e gravi. Con 16mila euro sappiamo quante cose per i nostri cittadini si possono fare e non vogliamo pensare alla spesa ulteriore di risarcimento al ricorrente da sommarsi ovviamente al compenso per l’attuale gestore (Ramada di Fonni) che il servizio lo sta svolgendo su incarico del comune nonostante il TAR abbia disposto la sospensiva. Per noi quindi il giudizio su questa operazione è di totale censura e il voto su questa variazione è assolutamente contrario.

Categorie Consigli comunali

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